Art. 3.
(Delega al Governo per la riforma e per l'immissione in ruolo del personale volontario del CNVVF).

      1. Al fine di coprire le vacanze di organico e per le maggiori necessità di personale del CNVVF, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'immissione in ruolo del personale anche volontario del CNVVF e per la conseguente riforma del servizio volontario, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) la validità della graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale del Ministro dell'interno 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, con assunzione sino ad esaurimento del personale idoneo, è prorogata fino al 31 dicembre 2008;

          b) il personale volontario, che risulta iscritto negli appositi elenchi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo

 

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2006, n. 139, che ha effettuato non meno di centoventi giorni effettivi di servizio a tempo determinato per periodi di venti giorni e che ha superato una prova selettiva teorico-pratica, nonché appositi test attitudinali e una prova ginnica, può inoltrare domanda per essere assunto in ruolo. Le modalità della prova selettiva nonché dei test attitudinali e della prova ginnica sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello nazionale, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'alinea;

          c) il personale di cui alle lettere a) e b) è sottoposto a visita medica diretta ad accertare l'idoneità psico-fisica all'assunzione della mansione di vigile del fuoco;

          d) il personale assunto ai sensi dei decreti legislativi di cui all'alinea deve seguire un corso di formazione di base della durata di dodici mesi, di cui sei mesi di formazione presso le Scuole centrali antincendi e sei mesi di applicazione pratica presso i comandi provinciali del CNVVF;

          e) a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'alinea, non sono più consentiti il servizio volontario e il servizio a tempo determinato per periodi di venti giorni, svolti dal personale iscritto nelle liste dei comandi provinciali del CNVVF, salvo che per urgenti necessità stabilite dal Ministero dell'interno e connesse a grandi eventi e calamità naturali e con compiti di ausilio. In ogni caso, ai fini della sicurezza sul lavoro, dalla medesima data è fatto divieto di ricorrere a personale precario per la composizione delle ordinarie squadre di intervento dei vigili del fuoco in sostituzione del personale professionista;

          f) il personale volontario che non ha richiesto di partecipare alla procedura di assunzione prevista dai decreti legislativi di cui all'alinea, cessa dalla qualità di volontario del CNVVF e non può essere più richiamato;

          g) con apposito decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Capo del Dipartimento

 

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della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti locali interessati, sono individuati i distaccamenti volontari che, sulla base dell'aumento di organico previsto dai decreti legislativi di cui all'alinea, e tenuto conto delle realtà interventistiche nonché del numero medio di interventi annui svolti, sono convertiti in distaccamenti permanenti del CNVVF, e i restanti distaccamenti volontari cessano di dipendere dal CNVVF;

          h) a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'alinea, non è più consentito il servizio civile volontario nel CNVVF;

          i) i proventi derivanti dai risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle lettere e) e h) sono interamente devoluti alla copertura economica dell'immissione in ruolo del personale assunto ai sensi dei decreti legislativi di cui all'alinea.